Svizzera Svizzera Dispositivi medici Registrazione
La Svizzera, con quasi 9 milioni di abitanti, è riconosciuta per il suo robusto settore tecnologico medico, sostenuto da forti fondamenti e stabilità politica. Il Mutual Recognition Agreement (MRA) tra l'Unione europea e la Svizzera è stato influenzato dalle nuove normative UE sui dispositivi medici (MDR) e IVD (IVDR), che richiedono il rispetto dei requisiti di registrazione dei dispositivi medici Svizzeramedica per la vendita legalmente dei dispositivi nell'ordinanza sui dispositivi medici (MDO).

Come registrare un dispositivo medico in Svizzera
I dispositivi medici immessi sul mercato svizzero sono regolati dall'Agenzia svizzera per i prodotti terapeutici (Swissmedic). Il quadro normativo principale è costituito dall'Ordinanza sui dispositivi medici (MedDO) e dall'Ordinanza sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IvDO), entrate in vigore rispettivamente il 26 maggio 2021 e il 26 maggio 2022. Entrambe le ordinanze sono sostanzialmente allineate al Regolamento (UE) 2017/745 (EU MDR) e al Regolamento (UE) 2017/746 (EU IVDR).
La Svizzera non fa parte del mercato unico dell'UE per i dispositivi medici. Tuttavia, i dispositivi immessi sul mercato svizzero devono recare la marcatura CE, ottenuta tramite una valutazione della conformità ai sensi del regolamento EU MDR o EU IVDR. Gli operatori economici con sede in Svizzera devono inoltre ottenere un numero di registrazione unico svizzero (CHRN) e registrare i propri dispositivi in swissdamed, la banca dati svizzera dei dispositivi medici. I fabbricanti stabiliti al di fuori della Svizzera devono nominare un mandatario svizzero (CH-REP).
Classificazione dei dispositivi medici e dei dispositivi IVD in Svizzera
La Svizzera applica lo stesso sistema di classificazione basato sul rischio dell'UE. I dispositivi medici sono classificati come Classe I, Classe I sterile, Classe I con funzione di misura, Classe I riutilizzabile, Classe IIa, Classe IIb e Classe III ai sensi dell'ordinanza MedDO e del regolamento EU MDR. I dispositivi IVD sono classificati come Classe A, Classe A sterile, Classe B, Classe C e Classe D ai sensi dell'ordinanza IvDO e del regolamento EU IVDR. La classificazione determina la procedura di valutazione della conformità applicabile e se sia necessario il coinvolgimento di un organismo notificato.
Iter regolatori per i dispositivi medici in Svizzera
La Svizzera riconosce la marcatura CE; pertanto accetta i certificati CE rilasciati dagli organismi notificati dell'UE e le dichiarazioni di conformità UE. Tuttavia, oltre alla marcatura CE, si applicano obblighi specifici per la Svizzera, tra cui la nomina del CH-REP, la registrazione degli operatori economici, la registrazione in swissdamed e le segnalazioni di vigilanza.
Marcatura CE ai sensi del regolamento EU MDR (come riconosciuta dall'ordinanza MedDO)
Processo: il fabbricante esegue una valutazione della conformità ai sensi del regolamento EU MDR con un organismo notificato dell'UE, qualora richiesto dalla classificazione del dispositivo. Il fabbricante nomina un CH-REP (se applicabile) o si registra come operatore economico in swissdamed per ottenere un numero di registrazione unico svizzero (CHRN). Viene quindi apposta la marcatura CE e il dispositivo può essere immesso sul mercato svizzero. A partire dal 1° luglio 2026, i dispositivi dovranno essere registrati anche in swissdamed.
Requisiti: la documentazione comprende un fascicolo di documentazione tecnica che dimostri la conformità ai Requisiti Generali di Sicurezza e Prestazione (GSPRs) del regolamento EU MDR, una dichiarazione di conformità UE, i certificati dell'organismo notificato EU MDR (ove richiesto), un sistema di gestione della qualità conforme all'Art. 10(9) dell'EU MDR (la certificazione ISO 13485 è vivamente raccomandata), la documentazione sulla valutazione clinica e un'etichettatura conforme ai requisiti svizzeri, inclusa l'indicazione del CH-REP sull'etichetta.
Tempistiche: le tempistiche per la valutazione della conformità si basano sul carico di lavoro dell'organismo notificato dell'UE e sulla classificazione del dispositivo.
Rinnovo: i certificati emessi dagli organismi notificati ai sensi dell'EU MDR sono generalmente validi fino a cinque anni e devono rimanere validi per tutto il periodo in cui il dispositivo è presente sul mercato svizzero. Le registrazioni in swissdamed devono essere mantenute e aggiornate secondo necessità.
Marcatura CE ai sensi del regolamento EU IVDR (come riconosciuta dall'ordinanza IvDO)
Processo: il fabbricante esegue una valutazione della conformità ai sensi del regolamento EU IVDR con un organismo notificato dell'UE, ove richiesto dalla classificazione del dispositivo IVD. Il fabbricante nomina un CH-REP (se applicabile) o si registra come operatore economico in swissdamed per ottenere un CHRN. A partire dal 1° luglio 2026, i dispositivi dovranno essere registrati anche in swissdamed.
Requisiti: la documentazione comprende un fascicolo di documentazione tecnica che dimostri la conformità ai GSPRs del regolamento EU IVDR, una dichiarazione di conformità UE, i certificati dell'organismo notificato EU IVDR (ove richiesto), un sistema di gestione della qualità conforme all'Art. 10(8) dell'EU IVDR (la certificazione ISO 13485 è vivamente raccomandata), la documentazione sulla valutazione delle prestazioni e un'etichettatura conforme ai requisiti svizzeri, inclusa l'indicazione del CH-REP.
Tempistiche: le tempistiche per la valutazione della conformità sono determinate dalla disponibilità dell'organismo notificato dell'UE.
Rinnovo: i certificati UE IVDR devono rimanere validi. Le registrazioni in swissdamed devono essere mantenute aggiornate.
Requisiti chiave per la registrazione in Svizzera
Mandatario svizzero (CH-REP): richiesto per tutti i fabbricanti stabiliti al di fuori della Svizzera. La nomina di un mandatario dell'UE non soddisfa il requisito del CH-REP; è necessario designare un CH-REP con sede in Svizzera.
Registrazione dell'operatore economico (CHRN): tutti gli operatori economici stabiliti in Svizzera devono ottenere un numero di registrazione unico svizzero (CHRN) entro tre mesi dall'immissione dei dispositivi sul mercato. La registrazione viene effettuata tramite swissdamed. I fabbricanti stranieri non sono tenuti a registrarsi direttamente, ma sono rappresentati attraverso il loro CH-REP.
Registrazione del dispositivo in swissdamed: la registrazione del dispositivo tramite il modulo UDI/Devices diventa obbligatoria a partire dal 1° luglio 2026, con un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026.
Etichettatura: le etichette e le istruzioni per l'uso devono essere redatte nelle lingue ufficiali delle regioni svizzere in cui il dispositivo viene messo a disposizione (tedesco, francese e/o italiano, a seconda dei casi).
Obblighi post-market: i fabbricanti devono istituire sistemi di sorveglianza post-commercializzazione in conformità con le ordinanze MedDO e IvDO. Il CH-REP è responsabile della segnalazione di incidenti gravi in Svizzera, dell'invio dei rapporti finali di indagine e della comunicazione delle FSCA a Swissmedic.
Quale documentazione è richiesta per l'immissione sul mercato di un dispositivo medico o IVD in Svizzera?
I requisiti di documentazione dipendono dalla classificazione del dispositivo e dalla procedura di valutazione della conformità applicabile ai sensi del regolamento EU MDR o EU IVDR. In generale, i fabbricanti devono predisporre:
Un fascicolo di documentazione tecnica completo che dimostri la conformità ai Requisiti Generali di Sicurezza e Prestazione dell'EU MDR o dell'EU IVDR, a seconda dei casi
Una dichiarazione di conformità UE che faccia riferimento al regolamento UE applicabile (non è richiesta una dichiarazione di conformità svizzera separata)
I certificati dell'organismo notificato ai sensi dell'EU MDR o dell'EU IVDR, ove richiesto dalla classificazione del dispositivo
La certificazione del QMS secondo la norma ISO 13485, ove richiesta
La documentazione di valutazione clinica (per i dispositivi medici) o di valutazione delle prestazioni (per i dispositivi IVD)
Per i fabbricanti esteri, un accordo di mandato scritto firmato con il CH-REP nominato
Il numero di registrazione unico svizzero (CHRN) per gli operatori economici con sede in Svizzera
Un'etichettatura che dimostri la conformità ai requisiti linguistici svizzeri e rechi l'identificazione del CH-REP
Chi è il mandatario svizzero (CH-REP) e perché è necessario nominarlo?
Il mandatario svizzero (CH-REP) è un soggetto giuridico con sede in Svizzera che agisce per conto di un fabbricante stabilito al di fuori della Svizzera. Il CH-REP rappresenta il punto di contatto normativo locale del fabbricante con Swissmedic e assume specifici obblighi previsti dalle ordinanze MedDO e IvDO, che non possono essere delegati a un mandatario dell'UE o del Regno Unito. Nello specifico, il CH-REP:
si registra presso Swissmedic in qualità di operatore economico,
ottiene il CHRN,
notifica i dispositivi ove richiesto,
è responsabile degli aspetti formali e legati alla sicurezza in merito all'immissione sul mercato del dispositivo,
verifica che la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica siano state redatte,
collabora con Swissmedic in materia di sorveglianza del mercato e azioni correttive,
e conserva una copia della documentazione tecnica, garantendone l'accesso per eventuali ispezioni.
La nomina deve essere formalizzata tramite un accordo di mandato scritto firmato da entrambe le parti prima che i dati identificativi del CH-REP vengano riportati sulle etichette o sulle istruzioni per l'uso (IFU). I fabbricanti non svizzeri non possono immettere dispositivi sul mercato svizzero senza aver prima nominato un CH-REP.
Quali sono le scadenze per conformarsi ai requisiti di registrazione dei dispositivi in swissdamed?
Registrazione dell'operatore economico (modulo operatori): obbligatoria da agosto 2024
Registrazione del dispositivo (modulo UDI/Devices): obbligatoria dal 1° luglio 2026, con un periodo transitorio per il completamento fino al 31 dicembre 2026
Registrazione immediata, senza periodo transitorio, a partire dal 1° luglio 2026 per i dispositivi oggetto di incidenti gravi, FSCA o trend reporting
Sebbene i requisiti di registrazione di swissdamed ed EUDAMED siano simili, i fabbricanti devono tenere presente che swissdamed non consente l'importazione diretta dei dati da EUDAMED. I due database sono separati e operano in modo indipendente. Pertanto, le registrazioni devono essere effettuate separatamente per ciascun sistema, garantendo la conformità agli obblighi locali.
I fabbricanti esteri hanno bisogno di un CHRN (Swiss Single Registration Number)?
No. Solo gli operatori economici svizzeri possono registrarsi per ottenere un CHRN in swissdamed. Per i fabbricanti non residenti in Svizzera, il rappresentante autorizzato svizzero (CH-REP, che deve obbligatoriamente avere sede in Svizzera) disporrà del proprio CHRN e registrerà il fabbricante come attore in swissdamed.
I fabbricanti che vendono in Svizzera hanno bisogno di un importatore svizzero?
Sì, anche se questo ruolo non viene formalmente designato dal fabbricante. L'importatore CH è la persona fisica o giuridica che immette per prima il dispositivo sul mercato. Di conseguenza, i ruoli di CH-REP e di importatore CH sono spesso ricoperti dalla stessa entità o persona fisica quando operano a supporto di un fabbricante estero. L'importatore deve essere identificato sul dispositivo, sulla sua etichettatura, sull'imballaggio o su altra documentazione fornita con il dispositivo. L'importatore ha l'obbligo di verificare che il fabbricante abbia adempiuto ai propri doveri ai sensi della MedDO o della IvDO, registrarsi come operatore economico in swissdamed, conservare la documentazione necessaria a garantire la tracciabilità e partecipare alla sorveglianza post-market, provvedendo se necessario al ritiro dei dispositivi e alla segnalazione di incidenti gravi.
Supporto su misura per l'ingresso nel mercato
La competenza del nostro partner locale nel mercato dei dispositivi medici in Svizzera ti offre:
Supporto nella classificazione del dispositivo e nella determinazione del percorso regolatorio appropriato ai sensi della MDO.
Agiamo come tuo rappresentante autorizzato svizzero, includendo la registrazione swissdamed e altri servizi a tariffa annuale fissa.

Domande frequenti
Pure Global offre un prezzo annuale forfettario per servizi in bundle di rappresentante autorizzato svizzero e supporto normativo, a partire da $2,000/anno. La tariffa forfettaria comprende la revisione dei documenti, la registrazione di swissdamed e il trattamento del Certificato di Vendita Gratuita (CFS). Le tasse di terzi, quando applicabili, non sono incluse. Struttura tariffaria per dispositivi medici e IVD: 1 gruppo dispositivo o dispositivo = $2,000/anno 2-5 dispositivi/gruppi = ulteriori $500 per dispositivo all'anno (ad esempio, 5 dispositivi = $4.000/anno) 6-10 dispositivi/gruppi = nessun costo aggiuntivo (ad esempio, 8 dispositivi - $4.000/anno) Contattaci per un preventivo personalizzato se hai 11+ dispositivi. È richiesto un contratto triennale per bloccare le tariffe indicate. Tuttavia, sono disponibili altri accordi contrattuali. Usa il nostro Calcolatore di tasse per un preventivo istantaneo e maggiori informazioni sulle condizioni del prezzo forfettario.
I produttori stranieri devono: Nominare una rappresentante autorizzato svizzero (Swiss AR o CH REP) per agire per loro conto. Assicurare la registrazione pre-mercato e il rispetto delle normative sui dispositivi medici svizzeri nell'ambito dell'Ordinanza sui dispositivi medici (MDO), facilitata dall'AR svizzero. Assicurarsi che la Svizzera AR segnala la vigilanza a Swissmedic per conto del produttore.
La Swiss AR garantisce il rispetto delle normative svizzere, facilita la comunicazione, gestisce la registrazione pre-mercato e segnala la vigilanza a Swissmedic, consentendo al produttore di vendere i propri dispositivi medici in Svizzera.
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Collaborando con Pure Global, un unico processo di registrazione apre l'accesso a più paesi. La nostra rete globale di filiali rende possibile questo percorso semplificato.
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