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MDCG 2025-5 chiarisce le regole dell'UE per gli studi sulle prestazioni in IVD

Il Dr. Oliver Eikenberg abbatte la nuova guida MDCG 2025-5 della Commissione Europea sugli studi sulle prestazioni in IVD sotto la IVDR. Evidenzia come il documento chiarisca quando gli studi richiedono l'etica e l'autorità, ciò che si qualifica come una modifica sostanziale, e come garantire la qualità dei dati e la conformità. Per i produttori e gli sponsor che si preparano alla marcatura CE, queste intuizioni sono essenziali per evitare costosi ritardi e rifiuti.

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Pubblicato il:
25 luglio 2025

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A giugno 2025, il Gruppo di coordinamento per i dispositivi medici (MDCG) della Commissione Europea ha pubblicato una nuova linea guida che riassume gli obblighi e le modalità di regolamentazione degli studi di prestazione per i dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD) ai sensi del Regolamento europeo IVDR. Pubblicata come MDCG 2025-5, la linea guida adotta un approccio pratico in formato Q&A e illustra quando gli studi di prestazione richiedono una notifica o una domanda di autorizzazione ai Comitati Etici (CE) e alle Autorità Nazionali Competenti (NCA), cosa costituisca una modifica sostanziale e come garantire la qualità dei dati e la conformità nel corso dello studio.

La maggior parte di queste informazioni non è inedita, essendo già trattata nel Regolamento IVDR, nelle norme tecniche e in altri documenti dell'MDCG, tra cui:

  • MDCG 2022-20 (Modifiche sostanziali dello studio di prestazione ai sensi del Regolamento (UE) 2017/746, dicembre 2022),  
  • MDCG 2022-19 (Documenti per la domanda/notifica di studio di prestazione ai sensi del Regolamento (UE) 2017/746, dicembre 2022),  
  • MDCG 2022-10 (Q&A sull'interfaccia tra il Regolamento (UE) 536/2014 sugli studi clinici di medicinali per uso umano (CTR)) e  
  • il Regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDR), maggio 2022.  

Tuttavia, questa sintesi risulta estremamente utile per sponsor e fabbricanti di IVD nella pianificazione dei propri studi di prestazione condotti nel campo di applicazione dell'IVDR. Il documento mira a prevenire respingimenti e ritardi causati dalla non conformità ai requisiti fondamentali o da incomprensioni dovute a una terminologia errata o a un'errata interpretazione. Per gli studi di prestazione sponsorizzati da terzi, inclusi gli studi combinati, la scarsa conoscenza degli obblighi dell'IVDR rappresenta una delle cause principali di ritardi e respingimenti. Di seguito sono riportati i punti salienti della linea guida MDCG.

Rispetto della legislazione nazionale degli Stati membri dell'UE

La linea guida sottolinea che i fabbricanti e gli sponsor devono conformarsi ai requisiti nazionali di ciascuno Stato membro dell'UE al momento di presentare la documentazione ai CE e alle NCA. Questo aspetto è critico, poiché alcuni Paesi potrebbero richiedere documenti aggiuntivi e traduzioni nella lingua locale del luogo in cui si svolge lo studio di prestazione.

Definizione di studio di prestazione

Le domande da 1 a 3 chiariscono che per studio di prestazione si intende un'indagine analitica o clinica condotta per stabilire o confermare le prestazioni di un IVD, in conformità ai pertinenti requisiti generali di sicurezza e prestazione (GSPR) delineati nell'Allegato I dell'IVDR.

Definizione di destinazione d'uso

La linea guida chiarisce che la destinazione d'uso di un IVD deve essere definita dal fabbricante nel rispetto dei criteri stabiliti dall'IVDR (Allegato I, punto 20.4.1, lettera c). Condudere uno studio di prestazione senza una destinazione d'uso e un'indicazione clinica chiaramente definite non è più accettabile, sebbene fosse una prassi comune sotto la direttiva IVDD, dove i fabbricanti spesso si basavano esclusivamente su finalità analitiche. Ciò rappresenta una sfida importante per chi oggi tenta di utilizzare dati clinici pregressi (legacy), in quanto potrebbe risultare impossibile dimostrare in che modo tali studi supportino le attuali rivendicazioni (claim) cliniche ai sensi dell'IVDR.

Responsabilità dello studio di prestazione

Gli studi di prestazione possono essere avviati anche senza il coinvolgimento diretto del fabbricante legale. Tuttavia, se uno sponsor assegna al dispositivo una destinazione d'uso medica che rientra nella definizione di IVD ai sensi dell'Articolo 2 dell'IVDR, lo sponsor stesso potrebbe essere considerato il fabbricante ai sensi del regolamento. In altri termini, gli studi di prestazione dovrebbero di norma coinvolgere il fabbricante effettivo; in caso contrario, i dati risultanti potrebbero non essere accettati ai fini della marcatura CE.

Albero delle decisioni per i percorsi regolatori degli studi di prestazione ai sensi dell'IVDR

L'Appendice I contiene un pratico albero delle decisioni per aiutare i fabbricanti a stabilire se uno studio di prestazione pianificato sia soggetto a notifica, a domanda di autorizzazione o se non richieda alcuna presentazione, attraverso un percorso strutturato basato su risposte di tipo "sì" o "no".

Applicabilità dell'IVDR in base alla tipologia di studio di prestazione

Al fine di evitare interpretazioni errate, la linea guida riafferma il principio — ereditato dalla direttiva IVDD — per cui qualsiasi studio che soddisfi la definizione di "studio di prestazione" dell'IVDR è soggetto all'Articolo 57, a prescindere da chi lo conduca o da chi ne sia lo sponsor. Ulteriori requisiti si applicano a specifiche tipologie di studi di prestazione in conformità all'Articolo 58(1), all'Articolo 58(2), all'Articolo 70(1) e all'Articolo 70(2) dell'IVDR:

  • L'Articolo 58(1) si applica agli studi di prestazione clinica che comportano il prelievo chirurgicamente invasivo di campioni (come prelievi di sangue o biopsie tissutali), procedure aggiuntive o un aumento del rischio per i soggetti, introdotti specificamente ai fini dello studio, nonché agli studi clinici di prestazione interventistici.
  • L'Articolo 58(2) si applica agli studi di prestazione che coinvolgono companion diagnostics (CDx).
  • L'Articolo 70(1) si applica agli studi di prestazione condotti utilizzando dispositivi marcati CE nell'ambito della loro destinazione d'uso (ossia studi PMPF) che comportano procedure aggiuntive invasive o gravose.
  • L'Articolo 70(2) si applica agli studi di prestazione di dispositivi marcati CE utilizzati al di fuori della loro destinazione d'uso.

Modifiche dello studio che possono essere considerate sostanziali

Le variazioni introdotte negli studi di prestazione possono comportare nuovi rischi per i soggetti dello studio; per questo motivo, la maggior parte di esse richiede un emendamento formale e l'approvazione da parte dei CE e delle NCA coinvolti. La linea guida MDCG 2025-5 illustra come gli sponsor di studi di prestazione di IVD debbano gestire le modifiche sostanziali. L'Appendice II include un elenco non esaustivo di scenari configurabili come modifiche sostanziali. Lo sponsor deve valutare se una modifica sia sostanziale e notificarla alle NCA degli Stati membri interessati entro una settimana dall'emissione dei documenti aggiornati. Di norma, una volta inoltrata la notifica, occorre attendere almeno 38 giorni (con possibili prolungamenti in caso di consultazione di esperti) prima di poter implementare la modifica. Gli sponsor devono rispettare i requisiti specifici dei singoli Stati membri dell'UE in materia di segnalazione e documentazione delle modifiche.

Qualificazione come studio di prestazione clinica ai fini dell'accettazione finale per la marcatura CE

Ai sensi dell'IVDR, qualsiasi studio che soddisfi la definizione di studio di prestazione può contribuire a fornire le evidenze cliniche necessarie per la marcatura CE, a condizione che rispetti i requisiti dell'Articolo 57. La conformità ai GSPR deve essere documentata per ogni studio e la documentazione di supporto completa deve essere messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta. Di norma, ciò include il parere favorevole formale del CE istituito in conformità all'IVDR e l'autorizzazione delle NCA.

Enfasi sui principi di buona pratica di studio (ISO 20916)

La norma EN ISO 20916:2024, pubblicata originariamente nel 2019, rappresenta lo stato dell'arte europeo in materia di buona pratica di studio (Good Study Practice) ed è richiamata in tutto il documento. Le domande di autorizzazione per gli studi di prestazione di IVD devono conformarsi ai principi fondamentali della buona pratica di studio, rispettando i requisiti generali dell'Articolo 57 dell'IVDR, garantendo la tutela dei soggetti interessati, generando dati robusti e affidabili e soddisfacendo requisiti di documentazione dettagliati. Sotto la previgente direttiva IVDD, tali principi si basavano sulla norma EN 13612:2002 e sui principi etici e clinici dello standard EN ISO 14155. È importante sottolineare che la Good Study Practice si differenzia dalla Good Clinical Practice (GCP). Gli studi di prestazione condotti ai sensi della GCP o di altri standard non pertinenti potrebbero sollevare forti perplessità e rischiano di essere respinti ai fini della marcatura CE.

Considerazioni conclusive

La linea guida MDCG 2025-5 offre un utile riepilogo dei principi fondamentali per la conduzione degli studi di prestazione per IVD ai sensi dell'IVDR. Poiché tali principi sono essenziali affinché gli Organismi Notificati approvino le evidenze cliniche ai fini della marcatura CE, fabbricanti e sponsor dovrebbero seguire attentamente questo documento di orientamento per prevenire il respingimento delle domande e altre problematiche in fase di marcatura CE. Inoltre, anche le legislazioni nazionali dei singoli Stati membri dell'UE possono porre sfide di carattere pratico.

Pure Global supporta i fabbricanti di IVD in ogni fase del ciclo di vita degli studi di prestazione, dalla progettazione dello studio e lo sviluppo del protocollo fino alla documentazione GSPR e alla presentazione delle domande alle autorità regolatorie. Se vi state preparando per la marcatura CE ai sensi dell'IVDR o dovete colmare lacune di conformità, siamo a vostra disposizione. Scoprite di più sui nostri servizi di consulenza IVDR.

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