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Aggiornamento regolatore

MDCG 2021-5 Rev.1 sulla transizione al simbolo UE REP

MDCG 2021-5 Rev.1 chiarisce la transizione da EC REP a EU REP dopo EN ISO 15223-1:2021/A1:2025. I produttori possono utilizzare EC REP, EU REP o entrambi i simboli durante una transizione di 60 mesi che termina il 17 giugno 2031, a condizione che le informazioni sul rappresentante autorizzato rimangano chiare e intelligibili.

Pubblicato il:
25 giugno 2026

MDCG 2021-5 Rev.1 chiarisce le modalità di transizione dal simbolo EC REP al simbolo EU REP a seguito della pubblicazione della norma EN ISO 15223-1:2021/A1:2025. La linea guida concede a fabbricanti e mandatari un periodo di transizione di 60 mesi, con scadenza il 17 giugno 2031, per aggiornare l'etichettatura e i materiali correlati, garantendo al contempo che le informazioni sul mandatario rimangano chiare per utilizzatori e autorità.

Contesto: l'emendamento alla norma EN ISO 15223-1 introduce il simbolo EU REP

La norma EN ISO 15223-1:2021/A1:2025 introduce il simbolo EU REP per identificare il mandatario europeo sulle etichette dei dispositivi medici e nelle informazioni correlate. Questo emendamento recepisce la terminologia utilizzata nei regolamenti UE MDR e IVDR, pur riconoscendo che molti prodotti e materiali di confezionamento riportano ancora il simbolo EC REP.

Le linee guida della Commissione europea spiegano come i fabbricanti possano effettuare la transizione da EC REP a EU REP senza la necessità di sostituire immediatamente tutte le etichette, i confezionamenti e le istruzioni per l'uso.

Periodo di transizione di cinque anni per il simbolo EU REP

La linea guida MDCG 2021-5 Rev.1 conferma:

  • Periodo di transizione: 60 mesi.
  • Scadenza della transizione: 17 giugno 2031.

Durante questo periodo, i fabbricanti possono continuare a immettere dispositivi sul mercato UE utilizzando il simbolo EC REP, il simbolo EU REP o entrambi, a condizione che l'identità e l'indirizzo del mandatario rimangano chiari e inequivocabili.

Cosa è consentito durante la transizione al simbolo EU REP?

Durante il periodo transitorio, i fabbricanti possono:

  • Continuare a utilizzare il simbolo EC REP su etichette, confezionamenti e istruzioni per l'uso.
  • Utilizzare il simbolo EU REP laddove l'etichettatura sia già stata aggiornata.
  • Utilizzare entrambi i simboli EC REP e EU REP su diversi livelli di confezionamento.
  • Rielichettare o applicare una sovraetichettatura (over-labeling) sui confezionamenti esistenti, ove necessario, a condizione che le informazioni sul mandatario rimangano chiare e intelligibili.

La linea guida riconosce inoltre le esigenze pratiche della catena di fornitura, inclusi i materiali a stampa già esistenti e le configurazioni di confezionamento tra le diverse famiglie di prodotti.

Cosa dovrebbero fare ora i fabbricanti di dispositivi

I fabbricanti dovrebbero valutare tutti i materiali che identificano il mandatario UE, tra cui:

  • Etichette dei dispositivi.
  • Configurazioni di confezionamento.
  • Istruzioni per l'uso.
  • Sistemi di etichettatura elettronica.
  • Layout grafici (artwork) e procedure di change control.

I fabbricanti dovrebbero inoltre coordinarsi con il proprio mandatario UE per concordare le tempistiche di implementazione, i flussi di lavoro per la revisione delle etichette e gli aggiornamenti della documentazione tecnica.

Conclusioni

Il documento MDCG 2021-5 Rev.1 definisce un percorso di transizione pratico per i fabbricanti che devono passare dall'etichettatura con simbolo EC REP a quella con simbolo EU REP. Le aziende dovrebbero sfruttare questo periodo di transizione per aggiornare i layout grafici (artwork), le procedure e la documentazione in modo controllato, prima della scadenza del 17 giugno 2031.

Fonte ufficiale

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