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Omologazione CE MDR per dispositivi medici

Tutti i dispositivi medici venduti nell'Unione europea devono ottenere la marcatura CE sotto la MDR.

Panoramica regolatoria

Quadro normativo per i dispositivi medici nell'Unione Europea

Nel 2021, il Regolamento europeo sui dispositivi medici (MDR UE 2017/745) è diventato applicabile dopo un periodo di transizione di quattro anni, sostituendo la Direttiva sui dispositivi medici (MDD) e la Direttiva sui dispositivi medici impiantabili attivi (AIMDD) dell'UE. I dispositivi che vengono immessi sul mercato dell'UE per la prima volta devono ora conformarsi ai requisiti dell'MDR per ottenere la marcatura CE, necessaria per la commercializzazione dei dispositivi medici in tutti gli Stati membri dell'UE (sebbene alcuni Stati prevedano requisiti aggiuntivi). I dispositivi legacy (ad eccezione dei dispositivi di Classe I autocertificati) muniti di certificati di marcatura CE ai sensi della MDD o dell'AIMDD possono continuare a essere commercializzati fino alla scadenza finale del periodo di transizione, a condizione che mantengano la conformità ai requisiti transitori previsti dal Regolamento (UE) 2023/607, che ha modificato l'articolo 120 dell'MDR.

Roadmap normativa per la marcatura CE ai sensi dell'MDR UE

La classificazione ai sensi dell'MDR determina la procedura di valutazione della conformità per il dispositivo. I dispositivi medici sono suddivisi nelle Classi I, IIa, IIb o III in base al loro livello di rischio, alla destinazione d'uso e alle regole di classificazione stabilite nell'Allegato VIII dell'MDR. Ai sensi dell'MDR, tutti i dispositivi di Classe IIa, IIb e III richiedono una valutazione della conformità eseguita da un Organismo Notificato (NB) designato per ottenere la marcatura CE. Anche per alcuni dispositivi di Classe I è richiesto il coinvolgimento di un Organismo Notificato qualora siano sterili, presentino una funzione di misura o siano strumenti chirurgici riutilizzabili (Classe Is, Classe Im, Classe Ir).

Procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'MDR UE per i dispositivi medici

Tutti i dispositivi medici, indipendentemente dalla classificazione, devono soddisfare i seguenti requisiti fondamentali per ottenere la marcatura CE ai sensi dell'MDR UE e mantenere la conformità normativa lungo l'intero ciclo di vita del dispositivo:

  • soddisfare i Requisiti Generali di Sicurezza e Prestazione (GSPR) indicati nell'Allegato I dell'MDR.
  • redigere e conservare la Documentazione Tecnica in conformità agli Allegati II e III, dimostrando la conformità ai requisiti dell'MDR.
  • implementare un Sistema di Gestione della Qualità (QMS) conforme ai requisiti dell'MDR, in genere in linea con lo standard ISO 13485:2016.
  • assegnare un identificativo unico del dispositivo (UDI) per garantire la tracciabilità lungo l'intera catena di fornitura.
  • i fabbricanti non stabiliti nell'UE devono nominare un mandatario autorizzato nell'UE (simbolo EU REP) che li rappresenti presso le autorità di regolamentazione.

I fabbricanti di dispositivi medici di Classe I (esclusi quelli sterili, con funzione di misura o gli strumenti chirurgici riutilizzabili) possono dichiarare autonomamente la conformità e apporre la marcatura CE senza il coinvolgimento di un Organismo Notificato. Tuttavia, tutti i dispositivi di Classe Is (sterile), Im (misura), Ir (chirurgico riutilizzabile), IIa, IIb e III richiedono un audit da parte dell'Organismo Notificato.

La portata e la profondità della valutazione della conformità dell'NB aumentano in base alla classificazione del rischio del dispositivo. Ad esempio, i fabbricanti di dispositivi ad alto rischio che richiedono indagini cliniche pre-immissione in commercio possono aspettarsi che l'NB esamini attentamente i loro dati clinici e verifichi che l'indagine sia stata condotta per garantire la conformità clinica agli articoli 62-82 dell'MDR. I file di gestione del rischio, la documentazione del QMS, la catena di fornitura e i rapporti di valutazione clinica saranno esaminati a fondo. Tuttavia, per i dispositivi a basso rischio, come un dispositivo di misura di Classe I, l'audit dell'NB sarà limitato alle procedure di conformità relative alla funzione di misura.

Una volta completata la valutazione della conformità, l'Organismo Notificato rilascerà un certificato di marcatura CE (certificato CE). Il fabbricante potrà quindi apporre la marcatura CE, firmare la Dichiarazione di Conformità (DoC) e registrare il dispositivo in EUDAMED e/o presso l'autorità competente pertinente.

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